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Il nostro statuto

Art. 1. - E' costituita l'Associazione Culturale BaobArt. E’ una libera Associazione di fatto apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - L'Associazione Culturale BaobArt persegue i seguenti scopi:

  • diffondere la cultura nel mondo giovanile e non;

  • ampliare la conoscenza della cultura letteraria, artistica, musicale, teatrale e paesaggistica-ambientale, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;

  • allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo culturale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;

  • proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

Art. 3. - L'Associazione Culturale BaobArt, per il raggiungimento dei propri fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

  • attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, corsi di tecniche artistiche per bambini, giovani ed adulti; visite guidate per bambini, adulti, anziani, disabili, italiani e stranieri; letture animate e incontri di avviamento alla lettura; itinerari culturali e ambientali; esposizioni e mostre;

  • attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca; laboratori e attività didattici nelle scuole o in altre istituzioni pubbliche o private;

  • attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute; pubblicazione di materiale didattico e letterario.

Art. 4. - L'Associazione Culturale BaobArt è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

  • soci ordinari fruitori: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo e che usufruiscono dei servizi e delle attività offerti;

  • soci ordinari operativi: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione e che contribuiscano all’organizzazione e/o allo svolgimento delle sue attività. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento di quote annuali;

  • soci ordinari sostenitori: persone, enti o istituzioni che decidano di contribuire in maniera determinante, con il loro sostegno ideale ovvero economico, alla vita dell’associazione. Hanno carattere e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono soggette a rivalutazione.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è documentata dalla compilazione e sottoscrizione di un modulo predisposto da parte del richiedente, nonché dal rilascio allo stesso di una tessera con validità annuale.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.

I soci espulsi, entro trenta giorni, possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento, rivolgendosi al Collegio dei probiviri.

La qualità di socio si perde per:

  • decesso;

  • mancato pagamento della quota sociale;

  • dimissioni: ogni socio può recedere dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, restando fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono

richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione

stessa.

Art. 7. - Tutti i soci, ordinari operativi e ordinari sostenitori, maggiorenni  e regolarmente tesserati per l'anno in corso, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. I soci ordinari operativi e sostenitori possono farsi rappresentare da un altro socio ordinario attivo o sostenitore mediante delega scritta in caso di votazione.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

  • beni, immobili e mobili;

  • contributi;

  • donazioni e lasciti;

  • rimborsi;

  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

  • ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Essi devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’assemblea dei soci ;

  • il Consiglio direttivo;

  • il Presidente;

  • il Collegio dei revisori;

  • il Collegio dei probiviri.

Art.. 11. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci ordinari operativi e ordinari sostenitori, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;

  • approva il bilancio preventivo e consuntivo;

  • approva il regolamento interno.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 6 membri, compreso il presidente, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di due terzi dei soci.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione BaobArt.

Nel consiglio direttivo rientrano le seguenti cariche:

  • il presidente;

  • il vicepresidente;

  • il segretario;

  • il tesoriere. 

Il Consiglio direttivo si riunisce minimo 2 volte all’anno ed è convocato da:

  • il presidente;

  • almeno 2 dei componenti del consiglio direttivo, su richiesta motivata;

  • almeno il 30% dei soci, su richiesta motivata e scritta.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;

  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;

  • elaborare il bilancio consuntivo, che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

  • elaborare il bilancio preventivo, che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;

  • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione.

Art. 15. – Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. - Il vicepresidente fa le veci del presidente nel caso in cui quest’ultimo sia impossibilitato nello svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 17. – Il Collegio dei revisori è composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 soci, eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo, in caso di necessità. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 18. – Il Collegio dei probiviri è composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 soci, eletti in assemblea in caso di necessità. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 19. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o di volontariato o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 20. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

E’ prevista la possibilità di stipulare contratti di lavoro nazionali in caso di collaborazioni professionali continuative da parte di soci e non.

Art. 21. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

 

Associazione Culturale BaobArt

gruppobaobart@gmail.com

+393311389184

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